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Lo psicologo, iscritto all’Ordine Professionale e adeguatamente formato in materia di consulenza tecnica in ambito forense, può essere chiamato a rivestire il ruolo di esperto per la valutazione di uno stato psicologico o del funzionamento di una persona oggetto di perizia.

Lo psicologo, come consulente tecnico, opera sia nell’ambito civile che in quello penale con delle differenze.

Nell’ambito civile, lo psicologo può essere chiamato sia ad assistere il giudice che ad assistere le parti. Quando lo psicologo viene nominato consulente dal giudice, prenderà il nome di CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) e avrà il compito di rispondere ai quesiti formulati da giudice, attraverso un elaborato detto Consulenza Tecnica d’Ufficio, al fine di chiarire le posizioni delle parti. Il CTU è chiamato per assistere il giudice, fornendogli l’ausilio di cognizioni tecniche che Egli non possiede, essendo di competenza di altri professionisti specializzati, come lo psicologo. Se lo psicologo viene invece nominato dalle parti, prenderà il nome di CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP). In questo modo, la parte che nomina il CTP vede tutelato il proprio interesse, senza affidarsi esclusivamente al giudice per difendere i propri diritti. Il compito dello psicologo in ambito civile è quello di fare una valutazione di personalità di un soggetto e, se presente un disturbo di natura psicologica, egli deve dimostrare clinicamente che questo abbia una ricaduta sul comportamento del soggetto oggetto di perizia; in quanto non è automatico che una psicopatologia incida su comportamento di un individuo.

In ambito civile, lo psicologo può dare il suo contributo nelle seguenti aree:

  • Valutazione peritale su genitori e figli in caso di separazione/divorzio
  • Valutazione di adulti e bambini nei casi di affido e adozione
  • Valutazione della PAS (sindrome di alienazione parentale)
  • Valutazione del danno psichico
  • Valutazione in fenomeni di mobbing
  • Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • Impugnazione di un atto (contratto, testamento, donazione);
  • Invalidità civile, pensionabile, eccetera;
  • Idoneità al lavoro, alla guida, al porto d’armi, allo sport agonistico, eccetera.

Anche in ambito penale, lo psicologo può essere nominato sia dal giudice che dalle parti; la differenza è che quando viene nominato dal magistrato, prende il nome di perito. La perizia è solo quella disposta dal Giudice (GIP, GUP, Giudice del dibattimento), di regola su richiesta delle parti, ma anche d’Ufficio (dal GUP o dal Giudice del dibattimento), qualora egli la ritenga necessaria ai fini della decisione. Tutte le altre sono consulenze tecniche di parte (CTP) per il pubblico ministero, per la difesa dell’indagato/imputato, per le parti civili.

In ambito penale, lo psicologo si può occupare di:

  • Valutazione e ascolto di minori in casi di sospetto abuso o violenza;
  • Valutazione della suggestionabilità o capacità di rendere testimonianza
  • Valutazione della capacità di intendere e volere
  • Valutazione della capacità di stare in giudizio
  • Valutare l’entità del danno psichico subito

Invece, l’indagine sulla personalità dell’autore di reato in questo ambito è vietata dal codice (art. 220).

Sia in ambito penale che civile, è importante che la consulenza tecnica o perizia sia attendibile e scientifica e anche che gli strumenti psicometrici utilizzati dallo psicologo siano standardizzati.

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